Esame di idoneità

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  1. charly
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    L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle cognizioni (prova teorica) e una prova di controllo delle capacità e dei comportamenti (prova pratica).

    Gli esami di cui sopra sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti sulla base delle direttive della Comunità europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.

    Le prove d'esame sono pubbliche.

    Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.

    A partire dal 1° gennaio 1995, la prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.

    Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.

    Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, una delle due prove d'esame.

    Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di guida, il competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta
     
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